Camera Avvocati Tributaristi Provincia di Bologna - UNREGISTERED VERSION

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Statuto

STATUTO
Art. 1
1. E’ costituita un’associazione denominata “CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA”.
2. L’Associazione ha sede in Bologna, e ha durata indeterminata.
3. L'Associazione aderisce alla Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi con sede in Roma
Art. 2
1. L’Associazione si propone di:
- valorizzare il ruolo e la professionalità dell’avvocato tributarista;
- promuovere la ricerca scientifica e culturale in materia tributaria, sia organizzando convegni e dibattiti sia con altre utili iniziative.
2. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dal precedente comma 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L’Associazione non ha finalità di lucro, è apolitica ed indipendente da organi di governo, aziende pubbliche e private e organizzazioni sindacali.
Art. 3
1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23.12.96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 4
1. L’Associazione ha l’obbligo di redigere annualmente il bilancio o rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
2. Il primo esercizio si chiuderà il 31.12.2013;.
Art. 5
1. Gli organi dell’associazione sono:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio direttivo;
c. il Collegio dei revisori dei conti (se nominato);
d. il Collegio dei probiviri (se nominato).
2. Spetta all’Assemblea ordinaria la nomina degli organi sociali la cui funzione è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione della carica.
Art. 6
1. Possono far parte dell’Associazione gli avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Bologna nonché, per un periodo non superiore a tre anni, i praticanti avvocati presso lo studio di un avvocato già associato. Possono, altresì, far parte dell’Associazione gli avvocati ed i praticanti iscritti agli Ordini degli Avvocati delle Province limitrofe, situate nella Regione Emilia Romagna,  nelle quali non è costituita la Camera Tributaria.
2. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo della associazione.
3. Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
4. I soci nei confronti dell’Associazione hanno uguali diritti e si distinguono in soci fondatori, soci onorari e soci ordinari. I soci stessi per i rapporti con l’Associazione e a tutti gli effetti di legge, si intendono domiciliati all’indirizzo dello studio risultante dall’iscrizione al relativo Ordine di appartenenza.
5. Sono considerati soci fondatori i soci che partecipano alla costituzione dell’Associazione nonché coloro che presenteranno domanda di ammissione entro il quindicesimo giorno successivo alla data di costituzione dell’Associazione stessa; soci ordinari coloro che ne faranno richiesta al Presidente e che saranno presentati almeno da altri due soci; soci onorari coloro i quali saranno, a tale titolo, nominati dall'assemblea.
6. L’Associazione ha una disciplina uniforme del rapporto associativo, con esclusione di qualsiasi vincolo o temporaneità nel diritto di voto degli associati per le modifiche dello statuto, per l’approvazione del bilancio, la nomina degli organi direttivi e la formulazione di regolamenti.
Art. 7
1. L’Assemblea ordinaria dei soci, per iniziativa del Consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno quindici soci, è convocata con delibera del Consiglio direttivo e si riunisce presso la sede o in un’altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione. In ogni caso l’Assemblea ordinaria è convocata entro il 30 aprile di ogni anno, per provvedere e per deliberare sullo stato patrimoniale, sul rendiconto economico e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno.
2. La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono comunicati ai soci per posta elettronica certificata posta in partenza almeno dieci giorni prima della convocazione.
Art. 8
1. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare non più di un socio purché munito di regolare delega scritta.
2. Per la costituzione legale dell’Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione.
3. Nella seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, salvo che si tratti di Assemblea straordinaria per le modifiche del presente Statuto, per la validità della quale è richiesta la presenza di almeno un terzo di tutti i soci.
4. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati per delega scritta, salvo che si tratti di modifiche del presente Statuto per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati per delega scritta. Le delibere sono assunte a votazione palese con le modalità stabilite dal presidente con l’approvazione dell’Assemblea stessa.
5. L’Assemblea è presieduta dal presidente e, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazione dell’Assemblea.
6. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora nominati.
Art. 9
1. Il Consiglio direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto come verrà determinato dall’Assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.
2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
3. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.
4. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
5. Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione, per la sua direzione nonché per la sua amministrazione ordinaria e straordinaria.
6. In particolare il Consiglio:
a. fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b. decide sugli investimenti patrimoniali;
c. stabilisce l’eventuale adeguamento dell’importo delle quote annue di associazione;
d. delibera sull’ammissione dei soci;
e. decide sull’attività e le iniziative dell’associazione;
f. può nominare un Comitato scientifico, designandone i membri ed il presidente;
g. approva i progetti di bilancio preventivo nonché di stato patrimoniale e rendiconto economico annuali da presentare all’Assemblea dei soci;
h. nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed adotta ogni altro provvedimento riguardante il personale;
i. conferisce e revoca procure.
7. Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere che durano in carica per l’intera durata del consiglio. Per la prima volta le predette nomine vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il Consiglio direttivo può altresì nominare, tra i suoi membri, uno o più Vicepresidenti determinandone le funzioni.
8. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su convocazione scritta anche a mezzo fax da far pervenire con almeno 24 ore di anticipo, disposta d’iniziativa del presidente o di almeno tre consiglieri. In ogni caso si intende regolarmente riunito in caso di presenza di tutti i suoi membri.
9. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un terzo dei consiglieri.
10. La firma e la rappresentanza  legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.
Art. 10
1. Il Collegio dei revisori:
- è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea;
- dura in carica tre anni.
2. Per la prima volta la nomina dei relativi componenti viene effettuata nell’atto costitutivo.
3. E' facoltà dell'assemblea procedere o meno alla loro nomina.
Art. 11
1. Il Collegio dei probiviri dura in carica tre anni, è composto da tre membri nominati dall’Assemblea ed ha competenza arbitrale per eventuali controversie insorte fra gli associati e specifica competenza quale organo di appello in tema di ammissione o esclusione di soci.
2. Per la prima volta la nomina dei relativi componenti verrà effettuata dall’Assemblea, se ritenuta necessaria, convocata per l’approvazione del bilancio al 31.12.2013.
3. E' facoltà dell'assemblea procedere o meno alla loro nomina
Art. 12
1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice civile e delle altre norme di legge applicabili.



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